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Sez. 1, Sentenza n. 745 del 08/01/1997 Ud. (dep. 03/02/1997) Rv. 206670 - 01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE | Art. 584 cod. proc. pen. - Esclusione del difensore dal novero dei destinatari della notificazione dell'impugnazione del P.M. - Lesione del principio di eguaglianza e del diritto di difesa - Esclusione.
Stato
decisa il 1997-01-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/206670-01

CORTE COSTITUZIONALE - SINDACATO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - GIUDIZIO INCIDENTALE - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE - CODICE DI PROCEDURA PENALE

È manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., la questione di legittimità costituzionale dell'art. 584 cod. proc. pen., nella parte in cui non ricomprende, fra i destinatari dell'impugnazione del P.M. - indipendentemente ed autonomamente rispetto alla parte privata - anche il difensore dell'imputato, ai fini della proposizione dell'eventuale impugnazione incidentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 584 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)