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Sez. 3, Sentenza n. 44903 del 08/10/2004 Ud. (dep. 19/11/2004) Rv. 230917 - 01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - NOTIFICAZIONE | Impugnazione del P.M. - Destinatari della notifica ex art. 584 cod. proc. pen. - Notifica al difensore ed all'imputato - Necessità - Termine per l'appello incidentale - Decorrenza dall'ultima notifica.
Stato
decisa il 2004-10-08
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/230917-01

IMPUGNAZIONI (Cod. proc. pen. 1988) - NOTIFICAZIONE

Ai sensi dell'art. 584 cod. proc. pen., la cancelleria ha l'obbligo di notificare l'atto di impugnazione del P.M. non solo all'imputato ma anche al difensore ed il termine per proporre appello incidentale, a norma dell'art. 595 cod. proc. pen., decorre solo in presenza di entrambe le notificazioni.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 584 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 595 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)