diritto.io

Sez. 2, Ordinanza n. 2756 del 04/02/2025 (Rv. 673974-02)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE | Impugnazione di deliberazioni condominiali - Controversia - Domanda di condanna al rimborso delle spese di mediazione - Successiva domanda di invalidità delle stesse deliberazioni - Precisazione e modificazione ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c. - Ai fini della competenza per valore - Esclusione - Ragioni. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - MODIFICAZIONI - In genere. PROCEDIMENTO CIVILE - DOMANDA GIUDIZIALE - NUOVA DOMANDA - In genere.
Stato
decisa il 2025-02-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/673974-02

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI (NOZIONE, DISTINZIONI) - ASSEMBLEA DEI CONDOMINI - DELIBERAZIONI - IMPUGNAZIONI - IN GENERE

In tema di liti di impugnazione di delibere assembleari, proposta domanda di rimborso delle spese di mediazione relative a una siffatta lite, la domanda successivamente avanzata per la declaratoria di invalidità delle stesse delibere non opera, ex art. 281-duodecies, comma 4, c.p.c., come ammissibile precisazione e modificazione di quella originaria, di cui tenere conto ai fini della competenza per valore, ma va qualificata come domanda "ulteriore" o "aggiuntiva" che si somma alla pretesa iniziale e non si pone, rispetto a questa, in rapporto di alternatività.

Cod. Civ. art. 1137 CORTE COST., Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 71 quater, Decreto Legisl. 04/03/2010 num. 28 art. 5 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 10 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 14 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112, Cod. Proc. Civ. art. 281 duodecies com. 4, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 08/03/2018 num. 37 art. 5, Decr. Minist. Grazia e Giustizia 10/03/2014 num. 55 art. 20 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)