Sez. 3, Sentenza n. 12235 del 25/05/2007 (Rv. 599210 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione - Impossibilità sopravvenuta della prestazione - Differenza - Nozione - Distinzione tra contratti a titolo gratuito e contratti a titolo oneroso - Fondamento - Verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili - Necessità - Caratteri - Accertamento - Giudice di merito - Spettanza - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie.
CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione nei contratti a titolo gratuito consiste nella sopravvenuta sproporzione tra il valore originario della prestazione ed il valore successivo, mentre nei contratti onerosi (nel caso, permuta) consiste nella sopravvenuta sproporzione tra i valori delle prestazioni, sicché l'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, in presenza di squilibrio tra le prestazioni dovuto ad eventi straordinari ed imprevedibili, non rientranti nell'ambito della normale alea contrattuale, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ. determina la risoluzione del contratto. (Nell'affermare il suindicato principio la S.C. ha escluso la configurabilità dell'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, quale conseguenza del venir meno della presupposizione, ritenendo non ricorrere nel caso nemmeno un'ipotesi di eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione legittimante la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1467 c.c., atteso il difetto dei necessari requisiti della straordinarietà e dell'imprevedibilità dell'evento).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)