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Sez. 3, Sentenza n. 22396 del 19/10/2006 (Rv. 592932 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE | Ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita - Verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili - Necessità - Nozione dei relativi caratteri - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Stato
decisa il 2006-10-19
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/592932-01

CONTRATTI IN GENERE - SCIOGLIMENTO DEL CONTRATTO - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO - PER ECCESSIVA ONEROSITÀ - CONTRATTO CON PRESTAZIONI CORRISPETTIVE

L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per potere determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione del contratto richiede la sussistenza di due necessari requisiti: da un lato, un intervenuto squilibrio tra le prestazioni, non previsto al momento della conclusione del contratto, dall'altro, la riconducibilità della eccessiva onerosità sopravvenuta ad eventi straordinari ed imprevedibili, che non rientrano nell'ambito della normale alea contrattuale. Il carattere della straordinarietà è di natura oggettiva, qualificando un evento in base all'apprezzamento di elementi, quali la frequenza, le dimensioni, l'intensità, suscettibili di misurazioni (e quindi, tali da consentire, attraverso analisi quantitative, classificazioni quanto meno di carattere statistico), mentre il carattere della imprevedibilità ha fondamento soggettivo, facendo riferimento alla fenomenologia della conoscenza. L'accertamento del giudice di merito circa la sussistenza dei caratteri evidenziati è insindacabile in sede di legittimità se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)