Sez. 1, Sentenza n. 3342 del 09/04/1994 (Rv. 486096 - 01)
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per eccessiva onerosità - Contratto con prestazioni corrispettive | Ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita - Verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili - Necessità - Accertamento del giudice di merito - Insindacabilità in sede di legittimità - Limiti.
Contratti in genere - Scioglimento del contratto - Risoluzione del contratto - Per eccessiva onerosità - Contratto con prestazioni corrispettive
L'eccessiva onerosità sopravvenuta della prestazione, per poter determinare, ai sensi dell'art. 1467 cod. civ., la risoluzione dei contratti con prestazioni corrispettive ad esecuzione continuata o periodica ovvero ad esecuzione differita deve essere causata dal verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili. L'accertamento, da parte del giudice di merito, della sussistenza o meno dei caratteri di straordinarietà ed imprevedibilità addotti dalla parte è insindacabile in sede di legittimità, se sorretto da motivazione adeguata ed immune da vizi.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1467, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)