Sez. 1, Sentenza n. 6602 del 10/12/1996 Cc. (dep. 31/01/1997) Rv. 206771 - 01
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO | "Favor rei" come criterio ispirativo dell'istituto - Conseguenze in punto di determinazione della pena complessiva.
ESECUZIONE (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDICE DELL'ESECUZIONE - CONCORSO FORMALE E REATO CONTINUATO
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva, trattandosi di istituto ispirato al "favor rei", detta applicazione deve, di regola, comportare una diminuzione della pena complessiva, per cui, ove si ritenga invece che ricorrano elementi tali da giustificare la determinazione della pena nel massimo consentito dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen. (il quale indica come limite non superabile quello consentito dalla somma delle pene inflitte con ciascuna sentenza o ciascun decreto), deve darsi di ciò, da parte del giudice, adeguata e puntuale motivazione.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)