Sez. 1, Sentenza n. 3745 del 31/05/1996 Cc. (dep. 25/07/1996) Rv. 205341 - 01
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato | Determinazione della pena - Tetto massimo - Riguarda sia la pena complessiva, sia le frazioni di pena riferibili ai singoli reati.
Esecuzione - Giudice dell'esecuzione - Concorso formale e reato continuato
In tema di applicazione del concorso formale o della continuazione "in executivis", il vincolo che il giudice dell'esecuzione incontra nella determinazione della pena riguarda sia la pena complessiva, che non può superare la somma di quelle inflitte con ciascuna sentenza o con ciascun decreto, sia l'aliquota di pena riferibile ad ogni singolo reato, che non può eccedere la misura determinata in sede cognitiva, in quanto l'autorità del giudicato può essere scalfita solo in favore del condannato e non anche in suo pregiudizio.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 671 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 671
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)