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Sez. 4, Sentenza n. 39196 del 20/06/2003 Ud. (dep. 17/10/2003) Rv. 226116 - 01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE | Reato di guida in stato di ebbrezza - Oblazione facoltativa - Estinzione del reato - Applicazione delle sanzioni amministrative accessorie - Competenza del prefetto.
Stato
decisa il 2003-06-20
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/226116-01

CIRCOLAZIONE STRADALE (NUOVO CODICE) - ILLECITI PENALI - SANZIONI AMMINISTRATIVE ACCESSORIE - IN GENERE

La declaratoria di estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza, a seguito del perfezionamento della procedura di oblazione di cui all'art. 162-bis cod. pen., non esclude l'applicazione delle sanzioni amministrative accessorie previste dagli artt. 222 e seg. cod. strad.; in tale ipotesi, infatti, compete al prefetto, in forza dell'art. 224 comma 3 cod. strad., procedere all'accertamento della sussistenza delle condizioni di legge per l'applicazione di tali sanzioni.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 162 bis CORTE COST., Cod. Strada Nuovo art. 186 com. 2, Cod. Strada Nuovo art. 224 com. 3, Cod. Strada Nuovo art. 218, Cod. Strada Nuovo art. 219, Cod. Strada Nuovo art. 222

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)