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Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 07/08/1973 (Rv. 365539 - 01)

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO DEL CREDITO TUTELATO DAL CREDITORE PROCEDENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1973-08-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365539-01

RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO DEL CREDITO TUTELATO DAL CREDITORE PROCEDENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*

L'attore in revocatoria non deve dimostrare che il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza dello specifico credito a tutela del quale egli agisce, essendo sufficiente la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il suo dante causa diminuiva la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante ai creditori in modo da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. (Conf 121/62).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)