Sez. 3, Sentenza n. 2263 del 07/08/1973 (Rv. 365539 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO DEL CREDITO TUTELATO DAL CREDITORE PROCEDENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - IN GENERE - CONOSCENZA DA PARTE DEL TERZO DEL CREDITO TUTELATO DAL CREDITORE PROCEDENTE - PROVA - NECESSITA - ESCLUSIONE.*
L'attore in revocatoria non deve dimostrare che il terzo fosse a conoscenza dell'esistenza dello specifico credito a tutela del quale egli agisce, essendo sufficiente la dimostrazione che il terzo fosse consapevole del fatto che, attraverso l'atto di disposizione, il suo dante causa diminuiva la sua sostanza patrimoniale e con essa la garanzia spettante ai creditori in modo da recare pregiudizio alle ragioni di costoro. (Conf 121/62).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)