Sez. 1, Sentenza n. 68 del 10/01/1977 (Rv. 383575 - 01)
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - SCIENTIA DAMNI - ESTREMI.*
RESPONSABILITA PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS E SCIENTIA DAMNI) - SCIENTIA DAMNI - ESTREMI.*
In tema di Azione revocatoria ordinaria, la consapevolezza dello evento dannoso da parte del terzo, prevista, quale condizione della Azione medesima, dall'art 2901 primo comma n 2 cod civ (prima ipotesi), consiste nella generica conoscenza del pregiudizio che l'atto posto in essere dal debitore puo arrecare alle ragioni dei creditori, e, pertanto, prescinde dalla specifica conoscenza di quel determinato credito per la cui tutela la revocatoria viene proposta. (V 2263/73, mass n 365539).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2901
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)