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Sez. 5, Ordinanza n. 823 del 25/10/1972 Cc. (dep. 24/11/1972) Rv. 122432 - 01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE(TASSATIVITA) - PROVVEDIMENTO DEL GI CHE RESPINGA O ACCOLGA IL RICORSO DELL'IMPUTATO IN TEMA DI SCELTA DEL RITO DA PARTE DEL PM - INOPPUGNABILITA.*
Stato
decisa il 1972-10-25
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/122432-01

IMPUGNAZIONI PENALI - IN GENERE - MEZZI DI IMPUGNAZIONE(TASSATIVITA) - PROVVEDIMENTO DEL GI CHE RESPINGA O ACCOLGA IL RICORSO DELL'IMPUTATO IN TEMA DI SCELTA DEL RITO DA PARTE DEL PM - INOPPUGNABILITA.*

La legge 7 novembre 1969 n 780, che ha sostituito l'art 389 cod proc pen, ha sostanzialmente riaffermato il potere discrezionale del PM circa la scelta del rito istruttorio, riconoscendo peraltro all'imputato, il quale ritenga che non sussistano i requisiti per procedersi con istruzione sommaria, la facolta di chiedere allo stesso PM che si proceda con istruzione formale e, in caso di rigetto della istanza, di proporre ricorso al giudice istruttore. Il provvedimento del giudice istruttore, sia che respinga sia che accolga il ricorso, non e impugnabile. Infatti, il nuovo testo dell'art 389 cod proc pen non prevede alcuna impugnativa e nel nostro ordinamento processuale vige il principio della tassativita delle impugnazioni, cosi per quanto riguarda la Determinazione dei provvedimenti impugnabili, come per quanto riguarda i mezzi consentiti. Ne alla predetta inoppugnabilita osta il disposto dell'art 111 della Costituzione, perche non si tratta di sentenza ne di provvedimento sulla liberta personale.*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 111, Legge 07/11/1969 num. 780, Cod. Proc. Pen. art. 389 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)