Sez. 4, Sentenza n. 4459 del 11/01/1989 Ud. (dep. 29/03/1989) Rv. 180872 - 01
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - MOTIVAZIONE - "OSTINATEZZA" DEL REO NEL NEGARE LA RESPONSABILITÀ - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
SENTENZA PENALE - MOTIVAZIONE - BENEFICI IN GENERE - SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA - DINIEGO - MOTIVAZIONE - "OSTINATEZZA" DEL REO NEL NEGARE LA RESPONSABILITÀ - LEGITTIMITÀ - ESCLUSIONE - RAGIONI.*
In tema di sospensione condizionale della pena, il rifiuto del beneficio non può essere legittimamente motivato (e la decisione di merito va pertanto annullata per difetto di motivazione) sul solo rilievo della "ostinatezza" dell'imputato nel negare la propria responsabilità. Infatti, un tale comportamento processuale appare spiegabile sul piano umano ed è concordemente ritenuto incensurabile sul piano giudiziario, come espressione di un insopprimibile diritto alla difesa. (V mass n 149499 e ivi citate; (V mass n 122432; (Conf mass n 138412 e ivi citate).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 475
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)