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Sez. 5, Sentenza n. 2634 del 11/02/2015 (Rv. 634654 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Regime transitorio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Trasferimento dell'immobile durante la fase transitoria - Valore al 31 dicembre 1992 - Riferimento - Necessità.
Stato
decisa il 2015-02-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/634654-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, l'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel disciplinare il regime transitorio successivo alla soppressione dell'imposta, introduce una deroga al previgente criterio di determinazione del valore finale dell'immobile, prevedendo un diverso meccanismo di applicazione del tributo che, pur restando collegato al trasferimento immobiliare, tiene distinto il momento di determinazione del valore imponibile rilevante ai fini del computo dell'incremento tassabile, sicché, ove il presupposto impositivo si sia verificato nel "decennio transitorio", detto valore deve essere riferito al 31 dicembre 1992, nonostante la compravendita sia avvenuta in epoca successiva.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)