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Sez. 5, Sentenza n. 4627 del 26/02/2009 (Rv. 606983 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Art.17 del d.lgs. n.504 del 1992, abrogativo dell'INVIM - Decennio transitorio - Determinazione del valore finale del bene - Riferimento al 31 dicembre 1992 - Necessità - Atto stipulato in data successiva - Giudicato formatosi sull'imposta di registro - Estensione ai fini INVIM - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2009-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/606983-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, poiché l'art.17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n.504, con il quale è stata abrogata l'imposta, disponendosene al tempo stesso la "sopravvivenza" per un periodo transitorio, stabilisce una deroga al criterio di determinazione del valore finale dell'immobile, ove il presupposto della sua applicazione si verifichi nel "decennio transitorio", tale valore, anzichè essere riferito al momento della verificazione del presupposto stesso, deve esserlo alla data del 31 dicembre 1992, oltre la quale non rileva più l'incremento di valore imponibile; pertanto, il giudicato formatosi con riguardo all'imposta di registro sul medesimo atto di trasferimento non è suscettibile di automatica estensione, in quanto il valore finale del bene, ai fini INVIM, deve essere determinato dal giudice tributario al 31 dicembre 1992, anche qualora la compravendita sia avvenuta in epoca successiva. Il principio secondo cui, quando si debba procedere alla tassazione del trasferimento di un bene, la base imponibile deve essere identica per tutti i soggetti coinvolti nell'atto ed in relazione alle diverse imposte che colpiscono il trasferimento stesso, presuppone infatti che si faccia riferimento ad un unico momento storico, e non può, invece, essere invocato ove per l'applicazione di un'imposta entri in gioco il prezzo pagato (o, come nella specie, la valutazione parametrica del bene, richiesta dalle stesse parti) ad una certa data, mentre nell'applicazione di altra imposta si debba far riferimento al valore (o al prezzo) in una data diversa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)