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Sez. 5, Sentenza n. 2228 del 31/01/2011 (Rv. 616528 - 01)

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE | Regime transitorio di cui all'art. 17 del d.lgs. n. 504 del 1992 - Trasferimento dell'immobile durante la fase transitoria - Valore al 31 dicembre 1992 - Riferimento - Necessità - Valore stabilito per altre imposte - Riferimento - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2011-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616528-01

TRIBUTI LOCALI (COMUNALI, PROVINCIALI, REGIONALI) - IMPOSTA COMUNALE SULL'INCREMENTO DI VALORE DEGLI IMMOBILI (I.N.V.I.M.) (TRIBUTI LOCALI POSTERIORI ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPONIBILE - IN GENERE

In tema di INVIM, l'art. 17 del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, nel disciplinare il regime transitorio successivo alla soppressione dell'imposta, prevede un diverso meccanismo di applicazione del tributo medesimo che, pur restando collegato ad un trasferimento immobiliare, tiene distinto il momento di determinazione del valore imponibile ai fini dell'imposta di trasferimento, ancorato all'atto di cessione, da quello rilevante ai fini del computo dell'incremento di valore tassabile che risulta ex lege ancorato al 31 dicembre 1992, con la conseguenza che non è più applicabile il vincolo previsto dall'art. 6, comma 2, del d.P.R. n. 643 del 1972, potendo l'Ufficio accertare autonomamente il valore del bene ai fini INVIM senza essere vincolato a quello attribuito ai fini dell'applicabilità di imposte diverse (in particolare IVA o imposta di registro).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 643 art. 6 CORTE COST., Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)