Sez. 5, Sentenza n. 19650 del 17/07/2008 (Rv. 604407 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Violazione anteriore all'entrata in vigore del d.lgs. n. 472 del 1997 - Pluralità di violazioni della stessa norma, in materia di ICI, commesse in periodi di imposta diversi - Cumulo giuridico delle sanzioni - Applicabilità - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In caso di pluralità di infrazioni alla medesima disposizione in materia di ICI commesse, in periodi di imposta diversi, prima dell'entrata in vigore della riforma della disciplina generale delle sanzioni extrapenali degli illeciti tributari, introdotta con d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, trova applicazione (retroattiva, in forza del principio del "favor rei" introdotto dal combinato disposto degli artt. 3, comma 3, 25, comma 2, e 29, comma 1, del medesimo d.lgs. n. 472 e 16, comma 1, lett. a), del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471) la disciplina del cumulo giuridico obbligatorio delle sanzioni stabilita dall'art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - nel testo originario, anteriore alle modifiche apportate dall'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. 5 giugno 1998, n. 203 e dall'art. 2 del d.lgs. 30 marzo 2000, n. 99 - in quanto disciplina più favorevole al contribuente, considerato che il cumulo giuridico ha la funzione di attenuare il maggior rigore del cumulo materiale delle sanzioni e, pertanto, non può comportare l'irrogazione di una sanzione eguale o maggiore di quella che deriverebbe dalla somma delle singole sanzioni irrogabili per ciascuna delle infrazioni commesse; nè a tale conclusione può opporsi la specificità della disciplina delle sanzioni in materia di ICI, essendo state abrogate espressamente dall'art. 16 del d.lgs. n. 471 del 1997, entrato in vigore contemporaneamente al coevo d.lgs. n. 472 del 1997, tutte le norme incompatibili con il suddetto decreto.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 30/12/1992 num. 504 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 471 art. 16, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 3, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 25, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 29, Decreto Legisl. 05/06/1998 num. 203 art. 2
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)