Sez. 5, Sentenza n. 3265 del 02/03/2012 (Rv. 621989 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Imposta comunale sugli immobili (ICI) - Principio della continuazione - Violazioni della stessa indole commesse in periodi di imposta diversi - Art. 12 del d.lgs. n. 472 del 1997 - Applicabilità.
TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE
In tema di sanzioni amministrative per violazioni tributarie, il principio della continuazione, sancito dall'art. 12, comma 5, del d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 472, secondo il quale "quando violazioni della stessa indole vengono commesse in periodi di imposta diversi, si applica sanzione base aumentata dalla metà al triplo", è applicabile anche all'ICI.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 12 com. 5, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 473 art. 16
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)