Sez. 1, Sentenza n. 11604 del 26/10/1992 (Rv. 479125 - 01)
Adozione - Adozione (di minori) in casi particolari - Condizioni - In genere | Art. 44, primo comma, lett. B della legge n. 184 del 1983 - Disciplina - Adozione di un minore da parte del coniuge di uno dei genitori - Ammissibilità - Ipotesi della esistenza dell'altro genitore - Regolamentazione - Omissione - Illegittimità costituzionale di tale disciplina in relazione all'art. 30 della Cost. - Eccezione - Manifesta infondatezza.
Adozione - Adozione (di minori) in casi particolari - Condizioni - In genere
È manifestamente infondata l'eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 44, primo comma, lettera B, della legge 4 maggio 1983 n. 184, nella parte in cui consente l'adozione di un minore al coniuge di uno dei genitori omettendo di regolare il caso in cui esista anche l'altro genitore, in relazione all'art. 30 Cost. che riconosce ad ogni genitore il diritto-dovere di mantenere, istruire ed educare i propri figli, ivi compresi quelli naturali, poiché, la norma che limita la possibilità di adozione solo in favore di colui che sia coniugato con il genitore, anche adottivo, del minore, presupponendo che questi viva con il genitore divenuto coniuge del soggetto che intenda adottarlo, è intesa a tutelare, in quella particolare situazione, il diritto del minore alla famiglia nell'ambito di un armonico sviluppo.
Riferimenti normativi: Costituzione art. 30, Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. B CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)