Sez. 6, Sentenza n. 10916 del 06/05/1977 Ud. (dep. 22/09/1977) Rv. 136743 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE PER CONTRAVVENZIONI O A PENA PECUNIARIA PER DELITTO SUCCESSIVE ALLA SOSPENSIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE - CONDANNE PER CONTRAVVENZIONI O A PENA PECUNIARIA PER DELITTO SUCCESSIVE ALLA SOSPENSIONE - REITERAZIONE DEL BENEFICIO - DIVIETO - ESCLUSIONE.*
L'art 164 cod pen, in base al quale la sospensione condizionale della pena non puo essere concessa a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto, non e riferibile alle condanne di segno diverso e cioe a quelle per contravvenzioni o a quelle a pena pecuniaria per delitto. Pertanto, queste ultime condanne, anche se siano successive alla sospensione, non impediscono la rinnovazione d'una prognosi favorevole in ordine alla futura condotta dell'imputato. (contra mass n 132539).*
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)