Sez. U, Sentenza n. 1924 del 09/03/1990 (Rv. 465793 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IMPIGNORABILITÀ RELATIVA - BENI DEI QUARTIERI GENERALI MILITARI INTERALLEATI IN ITALIA - SUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IMPIGNORABILITÀ RELATIVA - BENI DEI QUARTIERI GENERALI MILITARI INTERALLEATI IN ITALIA - SUSSISTENZA.*
L'immunità da ogni Forma di esecuzione coattiva, che l'art. 11 del protocollo unilaterale sullo statuto dei quartieri generali militari interalleati concluso a Parigi il 28 agosto 1952 tra gli stati aderenti alla n.A.T.O. E reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1338 assicura (con norma richiamata dall'art. 4 dell'accordo di Parigi del 26 luglio 1961, reso esecutivo con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083) ai beni dei quartieri generali interalleati in Italia, ha lo scopo di garantire che il patrimonio degli enti resti destinati al soddisfacimento dei compiti istituzionali dell'alleanza atlantica, in armonia con il preminente interesse della difesa dello stato italiano, e si traduce, quindi, in una limitata impignorabilità degli stessi beni. Pertanto, con riguardo all'Azione esecutiva nei confronti dell'H.A.F.S.e., esclusa la sussistenza di una sua assoluta immunità, è configurabile solo l'impignorabilità dei beni dell'H.A.F.S.e. Medesimo, in quanto destinati al soddisfacimento delle sue finalità istituzionali, restando la relativa questione - che attiene al merito e non alla giurisdizione - affidata alla cognizione del giudice dell'esecuzione. (V 1920/84, mass n 433993).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 41 CORTE COST., Tratt. Internaz. 28/08/1952 num. 11, Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 4, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)