Sez. 1, Sentenza n. 1920 del 22/03/1984 (Rv. 433993 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE - NATO - QUARTIERI GENERALI MILITARI INTERALLEATI IN ITALIA - DEBITI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI A STATUTO LOCALE PRESSO I DETTI QUARTIERI - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DEI BENI DEI QUARTIERI STESSI PER IL PAGAMENTO DI TALI DEBITI -CONTRASTO TRA LA NORMATIVA CHE STATUISCE LA IMMUNITÀ DEI PREDETTI BENI DA OGNI FORMA DI ESECUZIONE COATTIVA E GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
ESECUZIONE FORZATA - MOBILIARE - PRESSO IL DEBITORE - BENI IMPIGNORABILI O RELATIVAMENTE IMPIGNORABILI - IN GENERE - NATO - QUARTIERI GENERALI MILITARI INTERALLEATI IN ITALIA - DEBITI NEI CONFRONTI DEI LAVORATORI A STATUTO LOCALE PRESSO I DETTI QUARTIERI - IMPIGNORABILITÀ ASSOLUTA DEI BENI DEI QUARTIERI STESSI PER IL PAGAMENTO DI TALI DEBITI -CONTRASTO TRA LA NORMATIVA CHE STATUISCE LA IMMUNITÀ DEI PREDETTI BENI DA OGNI FORMA DI ESECUZIONE COATTIVA E GLI ARTT. 3 E 24 COST. - INSUSSISTENZA.*
La disposizione contenuta nell'art. XI, paragrafo 2, del protocollo unilaterale sullo statuto dei quartieri generali militari interalleati concluso a Parigi il 28 agosto 1952 tra gli stati aderenti all'alleanza atlantica (n.A.T.O.), e reso esecutivo in Italia con legge 30 novembre 1955 n. 1338, alla quale non ha apportato alcuna deroga l'art. 4 dell'accordo bilaterale fra il governo italiano e il comandante supremo alleato in Europa, firmato a Parigi il 26 luglio 1961 e reso esecutivo in Italia con d.P.R. 18 settembre 1962 n. 2083, stabilisce l'immunità dei beni dei quartieri generali interalleati in Italia da ogni Forma di esecuzione coattiva, e quindi l'assoluta impignorabilità dei beni stessi, anche in ordine al soddisfacimento coattivo dei crediti dei lavoratori a "statuto locale" presso i detti quartieri. Tale normativa manifestamente non si pone in contrasto con gli art. 3 e 24 cost., essendo dettata dall'esigenza di garantire che il patrimonio dei predetti quartieri generali resti destinato al soddisfacimento dei compiti istituzionali dell'alleanza atlantica, in armonia con il preminente interesse costituzionale della difesa della patria, solennemente sancito dall'art. 52 cost., e con le finalità della suddetta organizzazione internazionale, prettamente difensive e quindi dirette ad assicurare la pace fra le nazioni, in vista delle quali l'Italia, alla stregua dell'art. 11 cost., consente a limitazioni della sua sovranità in condizioni di parità con gli altri stati.*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 11, Costituzione art. 24, Costituzione art. 52, Tratt. Internaz. 28/08/1952 num. 11, Legge 30/11/1955 num. 1338, Tratt. Internaz. 26/07/1961 num. 4, DPR 18/09/1962 num. 2083
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)