Sez. 2, Sentenza n. 10971 del 20/12/1994 (Rv. 489328 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA | Azioni intese a far valere un diritto reale - Eccessiva onerosità per il debitore della reintegrazione in forma specifica - Risarcimento per equivalente - Esclusione - Fattispecie.
RISARCIMENTO DEL DANNO - RISARCIMENTO IN FORMA SPECIFICA
La norma di cui all'art. 2058, secondo comma, cod, civ., secondo cui il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore, non trova applicazione rispetto alle azioni intese a far valere un diritto reale (nella specie, in una controversia tra proprietari di fondi posto sulle rive opposte di un fiume, una delle parti, responsabile di avere eseguito opere dirette a deviare il corso del fiume, era stata condannata - con la sentenza impugnata, confermata dalla Suprema Corte - a collocare delle "gabbionate" lungo il "costone" dei fondi delle controparti, ai fini della rimessione in pristino dei luoghi).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 941, Cod. Civ. art. 942, Cod. Civ. art. 2058
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)