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Sez. 2, Sentenza n. 1904 del 23/02/1987 (Rv. 451219 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILE, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITÀ AI CORTILI ESISTENTI TRA EDIFICI AUTONOMI - CONDIZIONE.*
Stato
decisa il 1987-02-23
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/451219-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILE, CHIOSTRINE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITÀ AI CORTILI ESISTENTI TRA EDIFICI AUTONOMI - CONDIZIONE.*

Il regime condominiale riguarda non solo le parti comuni di uno stesso edificio diviso per piano o porzioni di piano tra proprietari diversi, ma anche parti comuni - quale il cortile - di edifici limitrofi ed autonomi, appartenenti a differenti proprietari, sempreché tali parti, anche se fisicamente distaccate, siano destinate al servizio comune dei proprietari medesimi. (Conf 4625/84, mass n 436543; (Conf 2309/78, mass n 391711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1100, Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)