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Sez. 2, Sentenza n. 4625 del 03/08/1984 (Rv. 436543 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILE, CHIOSTRONE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITÀ ANALOGICA AI CORTILI ESISTENTI TRA EDIFICI AUTONOMI.*
Stato
decisa il 1984-08-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/436543-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - CONDOMINIO NEGLI EDIFICI - PARTI COMUNI DELL'EDIFICIO - CORTILE, CHIOSTRONE, FINESTRE - PRESUNZIONE DI COMUNIONE - APPLICABILITÀ ANALOGICA AI CORTILI ESISTENTI TRA EDIFICI AUTONOMI.*

La presunzione di proprietà comune posta dall'art. 1117 cod. civ. si applica per analogia anche ai cortili che si trovino fra edifici strutturalmente autonomi ed appartenenti a proprietari diversi e siano obiettivamente destinati a dare aria e luce ai fabbricati che li fronteggiano. Nè tale presunzione può essere vinta, nel silenzio del titolo di acquisto della porzione immobiliare, dalla mera possibilità di accesso al bene comune in favore di uno solo dei condomini o proprietari dei singoli edifici, in quanto l'utilità particolare che da siffatta circostanza deriva non incide sulla destinazione tipica e normale del bene, che è di dare aria e luce ai circostanti edifici. (Conf 2309/78, mass n 391711).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1117

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)