diritto.io

Sez. 3, Sentenza n. 269 del 30/01/1969 (Rv. 338246 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1969-01-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338246-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*

Per adempiere all'Onere della prova, l'attore deve dimostrare i fatti costitutivi sui quali si fonda la domanda, cioe quelli che producono normalmente l'effetto assunto a sostegno della pretesa. Spetta, per contro, al convenuto provare i fatti impeditivi, cioe quelli che vietano ai fatti costitutivi dedotti dall'attore di produrre, in tutto o in parte, il loro naturale effetto. (Conf 1596-67, massima n 328390 327-66, massima n 320631 V 2018-67, massima n 329068).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)