Sez. 1, Sentenza n. 327 del 28/01/1966 (Rv. 320631 - 01)
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
In tema di ripartizione dell'Onere della prova, i fatti costitutivi e i requisiti dell'Azione devono essere provati da chi si rende attore in giudizio, mentre incombe al convenuto l'Onere di provare le eccezioni con le quali egli contrapponga l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio. (Conf 2257/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)