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Sez. 1, Sentenza n. 327 del 28/01/1966 (Rv. 320631 - 01)

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*
Stato
decisa il 1966-01-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/320631-01

PROVA CIVILE - ONERE DELLA PROVA - IN GENERE - RIPARTIZIONE TRA ATTORE E CONVENUTO.*

In tema di ripartizione dell'Onere della prova, i fatti costitutivi e i requisiti dell'Azione devono essere provati da chi si rende attore in giudizio, mentre incombe al convenuto l'Onere di provare le eccezioni con le quali egli contrapponga l'esistenza di fatti impeditivi o estintivi del diritto fatto valere in giudizio. (Conf 2257/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)