Sez. L, Sentenza n. 1594 del 12/03/1982 (Rv. 419407 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. E ASSEGNI PREVISTI IN SOSTITUZIONE - ACCERTATA NON CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - LIQUIDAZIONE - COMPUTO - INDENNITÀ DI RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI R.M. E ASSEGNI PREVISTI IN SOSTITUZIONE - ACCERTATA NON CONTRARIETÀ A NORME IMPERATIVE - COMPUTABILITÀ NELLA RETRIBUZIONE PENSIONABILE - ACCERTAMENTO - CRITERI.*
Qualora si escluda che le indennità di rimborso dell'imposta di ricchezza mobile previsti da accordi collettivi o gli assegni previsti in sostituzione di tali indennità siano contrarie a norme imperative, il giudice del merito deve in ogni caso accertare, con congrua motivazione se tali indennità o assegni presentino i caratteri (corrispettività e fissità per tutti gli appartenenti ad una stessa qualifica o per gruppi di qualifica) idonei a farli includere nella retribuzione soggetta a contribuzione previdenziale e quindi pensionabile ai sensi degli artt. 20 e 21 della legge 28 luglio 1967 n. 830, sostituiti dagli artt. 5 e 7 della legge 29 ottobre 1971 n. 889 o se invece costituiscano assegni ad personam non pensionabili, per essere variabili e fluttuanti con il livello di reddito dei dipendenti. (V 407/81, mass n 410873; (V 2196/80, mass n 405853).*
Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2099 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Legge 28/07/1961 num. 830 art. 21, Legge 29/10/1971 num. 889 art. 5 CORTE COST., Legge 29/10/1971 num. 889 art. 7
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)