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Sez. L, Sentenza n. 2196 del 03/04/1980 (Rv. 405853 - 01)

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPUTABILITA DEGLI ELEMENTI ACCESSORI NELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - CARATTERE CONTINUATIVO E DETERMINAZIONE IN MISURA FISSA PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA STESSA QUALIFICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - CONSEGUENTI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DELLA PREDETTA CLAUSOLA IN RELAZIONE AGLI ARTT 53 COST E 127 DEL DPR N 645 DEL 1958 - CARATTERE PRELIMINARE DEI PREDETTI ACCERTAMENTI.*
Stato
decisa il 1980-04-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/405853-01

TRASPORTI - PUBBLICI - FERROVIE IN CONCESSIONE - PERSONALE (IMPIEGATI ED AGENTI) - TRATTAMENTO ECONOMICO - COMPUTABILITA DEGLI ELEMENTI ACCESSORI NELLA RETRIBUZIONE - CONDIZIONI - CARATTERE CONTINUATIVO E DETERMINAZIONE IN MISURA FISSA PER TUTTI GLI APPARTENENTI ALLA STESSA QUALIFICA - CLAUSOLA CONTRATTUALE RELATIVA AL RIMBORSO DELL'IMPOSTA DI RICCHEZZA MOBILE - CONSEGUENTI ACCERTAMENTI DEL GIUDICE DEL MERITO - ACCERTAMENTO DELLA LEGITTIMITA DELLA PREDETTA CLAUSOLA IN RELAZIONE AGLI ARTT 53 COST E 127 DEL DPR N 645 DEL 1958 - CARATTERE PRELIMINARE DEI PREDETTI ACCERTAMENTI.*

Ai fini della computabilita degli elementi accessori nella retribuzione, l'art 20, lettera C) della legge 28 luglio 1961 n 830 (Disposizioni di previdenza per gli addetti ai pubblici servizi di trasporto in concessione) richiede non solo che questi spettino con continuita, ma che siano anche stabiliti in misura fissa, ancorche in percentuale della retribuzione, per tutti gli appartenenti alla stessa qualifica. Pertanto, il giudice del merito, ai predetti fini, deve accertare se la clausola contrattuale collettiva, che prevede il rimborso dell'imposta di ricchezza mobile quando la retribuzione supera lo scaglione assoggettato all'aliquota del quattro per cento e per la sola parte in cui e assoggettata ad aliquota maggiore, realizza o meno l'effettiva ricorrenza della fissita del compenso tra gli appartenenti alla stessa categoria. Tale accertamento - attenendo alla stessa definizione legale dell'elemento accessorio, computabile nella retribuzione - ha carattere logicamente preliminare rispetto a quello se una norma collettiva siffatta sia contraria ai precetti imperativi dell'art 53 cost e dell'art 127 del DPR 28 gennaio 1958 n 645 (tu sulle imposte dirette). (V 4934/79, mass n 401594; (V 1018/79, mass n 397214).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 53, Cod. Civ. art. 1418 CORTE COST., DPR 29/01/1958 num. 645 art. 127 CORTE COST., Legge 28/07/1961 num. 830 art. 20, Contr. Coll. 06/12/1962 num. 27

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)