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Sez. 3 - , Sentenza n. 36330 del 30/06/2021 Ud. (dep. 07/10/2021) Rv. 281947 - 01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA | Mancata consegna dell’atto notificando per rifiuto o temporanea assenza del destinatario ovvero assenza o inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo – Procedimento di cui all’art. 8 della legge n. 890 del 1982 – Produzione in giudizio dell’avviso di ricevimento della raccomandata comunicante l’avviso di deposito presso l’ufficio postale dell’atto notificando – Necessità – Conseguenze.
Stato
decisa il 2021-06-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/281947-01

NOTIFICAZIONI - A MEZZO POSTA

In tema di notificazioni a mezzo posta, qualora l'atto notificando non sia stato consegnato al destinatario per il rifiuto a riceverlo, per la sua temporanea assenza o per l'assenza o l'inidoneità di altre persone legittimate a riceverlo, la prova del perfezionamento della procedura notificatoria può essere data dal notificante solo mediante la produzione giudiziale dell'avviso di ricevimento della raccomandata contenente la comunicazione dell'avvenuto deposito presso l'ufficio postale dell'atto notificando, non essendo sufficiente a tal fine la prova dell'avvenuta spedizione della raccomandata medesima.

Riferimenti normativi: Legge 20/11/1982 num. 890 art. 8 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)