Sez. 3, Sentenza n. 2234 del 13/08/1966 (Rv. 324364 - 01)
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA PER VALORE DE TRIBUNALE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PRONUNZIA SUL MERITO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
PROCEDIMENTI SOMMARI - INGIUNZIONE - COMPETENZA - COMPETENZA PER VALORE DE TRIBUNALE - INCOMPETENZA DEL GIUDICE DELEGATO DAL PRESIDENTE - IRRILEVANZA AI FINI DELLA PRONUNZIA SUL MERITO NEL GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE.*
Nel caso in cui, essendo competente per valore un giudice collegiale, la Competenza a provvedere in merito al ricorso per decreto ingiuntivo e attribuita al Presidente, l'incompetenza funzionale di questo ultimo (giudice delegato dal Presidente del tribunale, anziche supplente ex art.104 del R.d. 30 gennaio 1941 sull' ordinamento giudiziario) non osta alla pronunzia conclusiva sul merito nel giudizio introdotto con l'opposizione a decreto ingiuntivo da parte del giudice dell'opposizione, la cui Competenza (funzionale) rende irrilevante il difetto di Competenza (funzionale) del giudice, che emise il decreto.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 645 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)