Sez. 2, Sentenza n. 2806 del 02/10/1972 (Rv. 360501 - 01)
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - PRINCIPIO DELLA SUPPLENZA - CARATTERE GENERALE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - MANCANZA O IMPEDIMENTO - MAGISTRATO DESTINATO ALLA SUPPLENZA - EMISSIONE DI DECRETI INGIUNTIVI DA PARTE DI LUI - VALIDITA - INGIUNZIONE PRONUNCIATA DA UN MAGISTRATO MENO ANZIANO DI QUELLO DESTINATO ALLA SUPPLENZA - NULLITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE.*
ORDINAMENTO GIUDIZIARIO - APPLICAZIONI E SUPPLENZE DEI MAGISTRATI - SUPPLENZE - PRINCIPIO DELLA SUPPLENZA - CARATTERE GENERALE - PRESIDENTE DEL TRIBUNALE - MANCANZA O IMPEDIMENTO - MAGISTRATO DESTINATO ALLA SUPPLENZA - EMISSIONE DI DECRETI INGIUNTIVI DA PARTE DI LUI - VALIDITA - INGIUNZIONE PRONUNCIATA DA UN MAGISTRATO MENO ANZIANO DI QUELLO DESTINATO ALLA SUPPLENZA - NULLITA - ONERE PROBATORIO A CARICO DELLA PARTE.*
Il nostro ordinamento giuridico e informato al principio generale che le funzioni giurisdizionali, anche quelle conferite a chi e preposto alla Presidenza di uffici giudiziari, possono essere esercitate non solo dai soggetti che ne sono direttamente investiti, ma anche da coloro che li sostituiscono nei casi e nei modi determinati dalla legge. Per quanto riguarda i presidenti del tribunale, tale principio generale trova specifica attuazione nella norma dell'art 104 dell'ordinamento giudiziario, approvato con RD 30 gennaio 1941 n 12, il quale dispone che, in caso di Mancanza o di impedimento, il Presidente del tribunale e supplito nell'Esercizio delle funzioni che gli sono specialmente attribuite dal piu anziano dei presidenti di Sezione o, in Mancanza di essi, dal piu anziano dei giudici. Non contenendo tale norma alcuna limitazione od eccezione, anche le funzioni speciali attribuite al Presidente del tribunale, quale l'emissione di decreto ingiuntivo, possono essere validamente esercitate dal magistrato che lo sostituisce in caso di impedimento, ed incombe alla parte che eccepisce la nullita del provvedimento l'Onere di provare non solo che altri magistrati piu anziani di quello che abbia provveduto in supplenza del Presidente del tribunale erano presenti in Sede, ma anche che costoro fossero disponibili, perche liberi da altri impegni. (Conf 1837'69, mass n 340948; 2234'66, mass n 324364; 1466'65).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 637 CORTE COST., Legge 30/01/1941 num. 12 art. 104
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)