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Sez. 5, Sentenza n. 15732 del 13/12/2001 (Rv. 551094 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO | Art. 2427 cod. civ. nella formulazione anteriore al 1991 - Avviamento - Iscrizione fra le poste attive del bilancio - Legittimità - Condizioni - Conseguenze in caso di fusione per incorporazione.
Stato
decisa il 2001-12-13
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/551094-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO

L'art. 2427 del codice civile (nella formulazione anteriore alla sostituzione operata dal D.Lgs. n. 127 del 1991) impediva alle società l'iscrizione in bilancio soltanto del proprio avviamento "originario" ed "autoprodotto" e consentiva, invece, nei limiti di quanto effettivamente versato a tale titolo, l'iscrizione dell'avviamento "derivato", cioè frutto dell'acquisizione di una azienda, sempre che per tale avviamento fosse stato pagato un corrispettivo. Pertanto, anche nel caso di fusione per incorporazione non si può escludere che una parte del costo dell'operazione sia imputabile al valore dell'avviamento, e quindi che il costo dell'acquisito avviamento sia iscrivibile in bilancio.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2427, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)