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Sez. 5, Sentenza n. 9950 del 16/04/2008 (Rv. 602597 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO | Art. 2427 cod. civ. nella formulazione anteriore al d.lgs. n. 127 del 1991 - Avviamento - Iscrizione fra le poste del bilancio - Criteri - Indicazione del valore reale - Necessità - Sussistenza - Fondamento - Conseguenze - Fattispecie in materia di acquisto di ramo d'azienda da parte di società incorporata.
Stato
decisa il 2008-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/602597-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ PER AZIONI - BILANCIO - CONTENUTO - CRITERI DI VALUTAZIONE - VALORE DI AVVIAMENTO

In tema di bilancio, l'art. 2427 cod. civ. (applicabile "ratione temporis" nella formulazione anteriore alla novella del d.lgs. n. 127 del 1991) e l'attuale art. 2426, primo comma, n. 6, cod. civ., consentendo l'iscrizione dell'avviamento derivato, cioè conseguito in caso di acquisto a titolo oneroso e nei limiti del costo per esso sostenuto, non escludono che, se anche il prezzo di cessione di azienda resta il frutto della libera contrattazione delle parti, la sua successiva ripartizione a fini contabili, tra le singole componenti, del corrispettivo unitario versato possa essere sindacata dall'amministrazione finanziaria secondo il criterio della correttezza e veridicità del bilancio; ne consegue che, pur riferendosi l'art. 68, comma 3, del d.P.R. n. 917 del 1986, nella versione temporalmente vigente, all'ammortamento dell'avviamento al relativo valore di libro e non al relativo costo, l'imprenditore cessionario di ramo d'azienda comprensivo di avviamento deve iscrivere quest'ultimo in bilancio al suo valore reale, non potendo inserire poste inesistenti o sopravalutate. (Fattispecie relativa all'acquisto di ramo d'azienda da parte di società incorporata).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2426 com. 1 n. 6, Cod. Civ. art. 2427, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 67, DPR 22/12/1986 num. 917 art. 68, Decreto Legisl. 09/04/1991 num. 127

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)