Sez. 5, Sentenza n. 24913 del 10/10/2008 (Rv. 605373 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA | Sentenze delle commissioni tributarie - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dal deposito della sentenza in segreteria - Comunicazione dell'avvenuto deposito - Irrilevanza - Contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost. - Esclusione.
IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - TERMINE ANNUALE DALLA PUBBLICAZIONE DELLA SENTENZA
In tema di impugnazione delle sentenze delle commissioni tributarie, per le quali ai sensi dell'art. 37 del d.lgs. n. 546 del 1992 "il dispositivo della sentenza è comunicato alle parti costituite entro dieci giorni dal deposito", trova applicazione il termine annuale di impugnazione delle sentenze, previsto in generale dall'art. 327 cod. proc. civ., il quale decorre dalla pubblicazione della sentenza e quindi dal deposito di essa in segreteria, e non già dalla predetta comunicazione, rimanendo tale ultima attività estranea al procedimento di pubblicazione; va al riguardo escluso ogni profilo di contrasto con gli articoli 24 e 3 Cost., poichè - anche alla luce delle indicazioni della sentenza n. 584 del 1980 della Corte costituzionale - una diversa disciplina del termine in argomento altererebbe il sistema delle impugnazioni, nel quale la decorrenza fissata con riferimento alla pubblicazione è un corollario del principio secondo cui, dopo un certo lasso di tempo, la cosa giudicata si forma indipendentemente dalla notificazione della sentenza ad istanza di parte, sicché lo spostamento del "dies a quo" dalla data di pubblicazione a quella di comunicazione non solo sarebbe contraddittorio con la logica del processo ma restringerebbe irrazionalmente il campo di applicazione del termine lungo di impugnazione alle parti costituite in giudizio, alle quali soltanto la sentenza è comunicata "ex officio"; quanto al possibile contrasto con l'art. 3 Cost. deve, poi, escludersi che rispetto al termine particolarmente ampio di cui al citato art. 327 possano operare come "tertium comparationis" termini particolarmente brevi (quali ad es. quelli propri della materia fallimentare: artt. 26, 98 comma primo, e 100, comma primo, legge fall.) il cui decorso, a seguito di declaratoria di incostituzionalità, è legato alla comunicazione, attesa la diversità del provvedimento impugnato e la differente durata dei termini prescritti.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 327 CORTE COST., Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 24
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)