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Sez. 5, Sentenza n. 25356 del 05/12/2007 (Rv. 601147 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA | Processo tributario - Mancata notificazione della sentenza - Termine per l'impugnazione - Decorrenza dalla data di pubblicazione - Attestazione della data di deposito - Atto pubblico - Conseguenze - Contestazione - Querela di falso - Necessità - Dichiarazione del segretario attestante il deposito in data diversa - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2007-12-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/601147-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - TERMINI - DECORRENZA

In tema di contenzioso tributario, il termine per l'impugnazione della sentenza, nel caso in cui nessuna delle parti abbia provveduto alla sua notificazione, decorre dalla sua pubblicazione, che ha luogo mediante deposito in segreteria, attestato dalla data e dalla firma apposte dal segretario; tali attestazioni, provenendo da un pubblico ufficiale, costituiscono atto pubblico la cui efficacia probatoria può essere inficiata soltanto attraverso la proposizione della querela di falso, e prevalgono sulla comunicazione di detto deposito alle parti, cui pure il segretario è tenuto. Pertanto, ai fini della decorrenza del termine per l'impugnazione, non può assumere alcun rilievo una dichiarazione rilasciata dal segretario, in cui si attesti l'avvenuto deposito della sentenza in data diversa da quella riportata sul provvedimento, in base alla mera interrogazione del terminale, anziché al riscontro con il registro cronologico o con quello di trasmissione all'Ufficio del Registro, e senza neppure prospettare un errore materiale nella data apposta sulla sentenza.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 37, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 38, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 51, Cod. Proc. Civ. art. 57, Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)