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Sez. 1, Sentenza n. 1628 del 16/12/2014 Cc. (dep. 14/01/2015) Rv. 262201 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Reclamo generico nella disciplina antecedente al D.L. n. 146 del 2013 - Natura giuridica - Rimedio atipico - Conseguenze - Applicabilità della disciplina generale in materia di impugnazioni - Esclusione - Fattispecie.
Stato
decisa il 2014-12-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/262201-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

Il reclamo generico disciplinato dagli artt. 35 e 69 ord. pen., nel testo vigente in epoca antecedente alla modifica apportata dall'art. 3 del D.L. 23 dicembre 2013, n. 146 (conv. in legge 21 febbraio 2014, n. 10) è un rimedio accordato al detenuto per la tutela dei diritti soggettivi, che, siccome non configura un mezzo di impugnazione tipico dei provvedimenti di natura amministrativa (circolari, ordini di servizio, regolamenti) adottati dall'Amministrazione penitenziaria, non è soggetto alla disciplina generale in materia di impugnazioni. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto ammissibile il reclamo proposto oltre il termine di dieci giorni dall'applicazione della circolare del DAP del 16 novembre 2011, nella parte in cui sono state previste limitazioni relative all'invio e alla ricezione di libri, riviste o scritti).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 14 ter CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 35 com. 1 CORTE COST., Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 69 com. 6 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)