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Sez. 3, Sentenza n. 5752 del 24/10/1988 (Rv. 460277 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LE CONCLUSIONI DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ.*
Stato
decisa il 1988-10-24
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/460277-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - PRESENTAZIONE DI MEMORIE DOPO LE CONCLUSIONI DEL P.M. - INAMMISSIBILITÀ.*

Nel procedimento per regolamento di Competenza, retto da un'autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.), non trova applicazione l'art. 375, ultimo comma, del codice di rito sul procedimento in camera di consiglio e non è quindi consentito alle parti, dopo la notificazione (non obbligatoria) delle conclusioni del pubblico ministero, di presentare memorie difensive entro il termine di cui all'art. 378 stesso codice. (Conf 4864/83, mass n 429753; (Conf 694/83, mass n 425433; (Conf 3463/78, mass n 392935; (Conf 3999/76, mass n 382644).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)