Sez. L, Sentenza n. 8686 del 22/10/1994 (Rv. 488222 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Disciplina ex art. 375, comma ultimo, cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE
Al procedimento per regolamento di competenza, per il quale è prevista una autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.), non è applicabile la disposizione di cui all'art. 375, comma ultimo, cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio e pertanto non è consentito alle parti di presentare memorie di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)