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Sez. L, Sentenza n. 8686 del 22/10/1994 (Rv. 488222 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Procedimento - Disciplina ex art. 375, comma ultimo, cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio - Applicabilità - Esclusione - Conseguenze.
Stato
decisa il 1994-10-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/488222-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

Al procedimento per regolamento di competenza, per il quale è prevista una autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.), non è applicabile la disposizione di cui all'art. 375, comma ultimo, cod. proc. civ. sul procedimento in camera di consiglio e pertanto non è consentito alle parti di presentare memorie di replica alle conclusioni del Pubblico Ministero.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)