Sez. 1, Sentenza n. 694 del 25/01/1983 (Rv. 425433 - 01)
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONE DEL P.M. - NOTIFICAZIONI ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE EX ART. 378 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - PROCEDIMENTO - CONCLUSIONE DEL P.M. - NOTIFICAZIONI ALLE PARTI - ESCLUSIONE - PRODUZIONE DI MEMORIE DIFENSIVE EX ART. 378 COD. PROC. CIV. - INAMMISSIBILITÀ.*
Nel procedimento di regolamento di Competenza, il quale non è soggetto alle regole procedurali ed ai termini previsti dall'art. 375 cod. proc. civ. in quanto retto da un'autonoma e specifica disciplina (artt. 47 e 49 cod. proc. civ.), le conclusioni del pubblico ministero non debbono essere notificate alle parti (venti giorni prima dell'adunanza della Corte in camera di consiglio) e, di conseguenza, non è ammessa la produzione di memorie difensive (artt. 375 e 378 cod. proc. civ.). (Conf 1939/81, mass n 412632; (Conf 6438/79, mass n 403171; (Conf 2765/78, mass n 392175).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 49, Cod. Proc. Civ. art. 375, Cod. Proc. Civ. art. 378
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)