Sez. U, Sentenza n. 94 del 04/04/2000 (Rv. 535287 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - TUTELA - SANZIONI | Opere pregiudizievoli di un immobile di interesse artistico e storico - Esecuzione - Sanzione pecuniaria - Irrogazione al proprietario - Provvedimento applicativo della sanzione - Contestazione - Relativa controversia - Giudice amministrativo - Giurisdizione - Devoluzione.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - TUTELA - SANZIONI
La sanzione pecuniaria irrogata dall'amministrazione al proprietario di un immobile di interesse artistico e storico, a norma dell'art. 59 legge n. 1089 del 1939, per l'esecuzione di opere pregiudizievoli del bene, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio, al pari dell'analoga sanzione prevista dall'art. 15 della legge n. 1497 del 1939 sulla protezione delle bellezze naturali e rientra, pertanto, nell'area dei poteri autoritativi dell'amministrazione medesima a tutela diretta di interessi pubblici. Ne consegue che la controversia rivolta a contestare la validità ed efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59, Legge 29/06/1939 num. 1497 art. 15 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)