Sez. U, Sentenza n. 1714 del 17/02/1995 (Rv. 490483 - 01)
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - TUTELA - SANZIONI | Opere pregiudizievoli di un immobile di interesse artistico e storico - Esecuzione - Sanzione pecuniaria - Irrogazione al proprietario - provvedimento applicativo della sanzione - Contestazione - Relativa controversia - Giudice amministrativo - Giurisdizione - Devoluzione.
ANTICHITÀ E BELLE ARTI - TUTELA - SANZIONI
La sanzione pecuniaria, irrogata dall'amministrazione, al proprietario di un immobile di interesse artistico e storico, a norma dell'art. 59 legge n. 1089 del 1939, per l'esecuzione di opere pregiudizievoli del bene, ha carattere alternativo rispetto a misure di tipo ripristinatorio e rientra, pertanto, nell'area dei poteri autoritativi dell'amministrazione medesima a tutela diretta di interessi pubblici. Ne deriva che la controversia diretta a contestare la validità ed efficacia del provvedimento applicativo di detta sanzione, ancorché insorga in via di opposizione ad ingiunzione resa a norma del R: D: n. 639 del 1910, è devoluta alla giurisdizione del giudice amministrativo, in quanto si ricollega a posizioni di interesse legittimo.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 37 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 4 CORTE COST., Legge 20/03/1865 num. 2248 all. E art. 5 CORTE COST., Regio Decr. 14/04/1910 num. 639 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 59
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)