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Sez. L, Sentenza n. 6226 del 13/03/2009 (Rv. 607826 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Clausola con previsione del tempo parziale - Nullità per mancata predeterminazione dell'orario rigido - Effetti - Invalidità dell'intero contratto - Esclusione - Automatica instaurazione del tempo pieno - Esclusione - Perduranza del rapporto part time - Configurabilità.
Stato
decisa il 2009-03-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/607826-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l'automatica trasformazione del rapporto part-time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all'orario si estende all'intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part-time, sia pure senza specificazione dell'orario rigido.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)