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Sez. L, Sentenza n. 1151 del 07/02/1997 (Rv. 502270 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE | Clausola con previsione del tempo parziale - Nullità per mancata predeterminazione dell'orario rigido - Effetti - Invalidità dell'intero contratto - Esclusione - Automatica instaurazione del tempo pieno - Esclusione - Perduranza del rapporto part time - Configurabilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-02-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/502270-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - ORARIO DI LAVORO - IN GENERE

In tema di lavoro a tempo parziale, la mancata predeterminazione di un orario rigido non comporta l'automatica trasformazione del rapporto part time in rapporto a tempo pieno, né la nullità della clausola relativa all'orario si estende all'intero contratto, a meno che non si provi che i contraenti non avrebbero concluso il contratto senza quella parte del suo contenuto colpita da nullità; ne consegue che, in tale ipotesi, deve ritenersi perdurante il rapporto di lavoro part time, sia pure senza specificazione dell'orario rigido. (In applicazione del suddetto principio la S.C. ha confermato la sentenza d'appello che aveva dichiarato la nullità della sanzione disciplinare e del successivo licenziamento per assenze ingiustificate irrogato a lavoratore - con contratto a tempo parziale senza predeterminazione dell'orario rigido - rispetto al quale il datore di lavoro, a fronte di una richiesta di integrazione della clausola contrattuale relativa all'orario, aveva ritenuto di trasformare il rapporto a tempo pieno, pretendendo l'osservanza del relativo orario e applicando, in mancanza, sanzioni disciplinari).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1419, Decreto Legge 30/10/1984 num. 726 art. 5 CORTE COST., Legge 19/12/1984 num. 863 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)