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Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21669 del 20/09/2013 (Rv. 627784 - 01)

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE | Pretese creditorie nei confronti di debitore fallito - Domanda introduttiva proposta nelle forme ordinarie - Pronuncia di improcedibilità da parte del giudice adito - Regolamento di competenza - Ammissibilità - Esclusione - Appellabilità - - Fondamento.
Stato
decisa il 2013-09-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/627784-01

COMPETENZA CIVILE - IN GENERE

Le questioni concernenti l'autorità giudiziaria dinanzi alla quale va introdotta una pretesa creditoria nei confronti di un debitore dichiarato fallito, anche se impropriamente formulate in termini di competenza, sono in realtà questioni di rito; pertanto, qualora sia proposta una domanda diretta a far valere, nelle forme ordinarie, una pretesa creditoria nei confronti del fallimento dell'obbligato e il giudice adito dichiari l'improcedibilità della domanda, perché non introdotta in sede concorsuale nelle forme dell'accertamento del passivo, la relativa pronuncia non è assoggettabile a regolamento di competenza ma è impugnabile con l'appello, in quanto, ancorché formalmente espressa in termini di declinatoria di competenza del giudice adito in favore di quello fallimentare, non è sostanzialmente una statuizione sulla competenza, ma sul rito che la parte deve seguire.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 38 CORTE COST., Legge Falliment. art. 24 CORTE COST., Legge Falliment. art. 51, Legge Falliment. art. 52 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)