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Sez. 3, Sentenza n. 887 del 10/12/1999 Ud. (dep. 27/01/2000) Rv. 215602 - 01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE | Reati di cui agli artt. 17, 18 e 20 legge 64 del 1974 - Reati a soggettività ristretta - Soggetti attivi - Individuazione.
Stato
decisa il 1999-12-10
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/215602-01

EDILIZIA - ZONE SISMICHE

La contravvenzione di cui agli artt. 17, 18 e 20 della legge 2 febbraio 1974 n. 64 può essere commessa da chiunque violi o concorra a violare l'obbligo imposto del preavviso e del deposito dei progetti e degli allegati tecnici, sicché, pur non trattandosi di un reato proprio del proprietario, la configurazione giuridica dello stesso può esser inquadrata in quelli a soggettività ristretta, giacché, oltre che da questi, può esser commesso dal committente, dal titolare della concessione edilizia ed, in genere, da chi ha la disponibilità dell'immobile o dell'area su cui esso sorge, nonché da quei soggetti che esplicano attività tecnica ed hanno iniziato la costruzione senza accertarsi degli intervenuti adempimenti. (Conseguentemente la Corte ha escluso la responsabilità di soggetti che abbiano svolto funzioni, nell'ambito di procedimenti amministrativi, propedeutiche all'attività edificatoria, quali il segretario comunale chiamato ad esprimere il parere obbligatorio in merito alla delibera di aggiudicazione dei lavori all'esito della gara di appalto).

Riferimenti normativi: Legge 02/02/1974 num. 64 art. 17, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 18, Legge 02/02/1974 num. 64 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)