Sez. L, Sentenza n. 1234 del 20/02/1990 (Rv. 465415 - 01)
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DEL TERMINE CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO CERTO ANZICHÉ AD UNA DATA DETERMINATA - LICEITÀ - TERMINE RIFERITO AL MOMENTO DEL RIENTRO IN SERVIZIO DEL LAVORATORE SOSTITUITO IN IPOTESI DI ASSUNZIONE PER TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - DECESSO DI QUEST'ULTIMO - EFFETTI.*
LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - FISSAZIONE DEL TERMINE CON RIFERIMENTO AD UN EVENTO FUTURO CERTO ANZICHÉ AD UNA DATA DETERMINATA - LICEITÀ - TERMINE RIFERITO AL MOMENTO DEL RIENTRO IN SERVIZIO DEL LAVORATORE SOSTITUITO IN IPOTESI DI ASSUNZIONE PER TEMPORANEA SOSTITUZIONE DI LAVORATORE ASSENTE PER MALATTIA - DECESSO DI QUEST'ULTIMO - EFFETTI.*
Con riguardo alla disciplina posta dalla legge n. 230 del 1962 che prevede le ipotesi in cui sia possibile apporre un termine alla durata del rapporto di lavoro subordinato, è legittima la fissazione di un termine indicato, anziché in una data determinata, mediante il riferimento ad un evento futuro che, ritenuto di certa realizzazione (certus an), non sia però - all'atto dell'apposizione - determinabile quanto al momento del suo esatto verificarsi (incertus quando). Pertanto in ipotesi di temporanea sostituzione di lavoratore assente per malattia è legittima l'apposizione del termine con riferimento alla data di rientro in servizio del lavoratore sostituito senza che il decesso di quest'ultimo ne comporti la conversione a tempo indeterminato, determinandosi con la cessazione del rapporto di lavoro del sostituito anche quella del rapporto a termine istaurato con il sostituto. (V 1371/86, mass n 444795; (V 5324/86, mass n 447886).*
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)