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Sez. L, Sentenza n. 1371 del 04/03/1986 (Rv. 444795 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE PER UNA CAUSA GIUSTIFICATRICE NON DETERMINABILE EX ANTE QUANTO A DURATA - DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMA PER RELATIONEM O CON IMPRECISIONE PER ECCESSO O PER DIFETTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-03-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444795-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - APPOSIZIONE DEL TERMINE PER UNA CAUSA GIUSTIFICATRICE NON DETERMINABILE EX ANTE QUANTO A DURATA - DETERMINAZIONE DI QUEST'ULTIMA PER RELATIONEM O CON IMPRECISIONE PER ECCESSO O PER DIFETTO - AMMISSIBILITÀ - CONDIZIONI.*

In tema di contratto di lavoro a termine ove - sussistendo una delle cause giustificatrici dell'apposizione del termine, quali indicate nell'art. 1 della legge n. 230 del 1962 - non sia possibile ex ante predeterminare con certezza la data in cui verrà a mancare la predetta causa (come nell'ipotesi di assunzione per sostituzione di lavoratore assente per malattia) le parti possono legittimamente sia determinare per relationem la durata del rapporto ancorandola alla durata della suddetta causa giustificatrice, sia stabilire una data fissa operando un giudizio probabilistico di previsione, che può rivelarsi ex post impreciso per difetto o per eccesso senza che per ciò solo risulti illegittima l'apposizione del termine, sempre che quest'ultima non ecceda le reali esigenze eccezionali dell'azienda in misura tale od in circostanze tali da far ritenere che il datore di lavoro - con l'intento di eludere le Disposizioni della legge n. 230 citata (art. 2 legge stessa) - si sia voluto sottrarre alla regola generale della durata a tempo indeterminato del rapporto di lavoro. (V 7173 mass n 431782).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1, Legge 18/04/1962 num. 230 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)