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Sez. L, Sentenza n. 5324 del 30/08/1986 (Rv. 447886 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PREDETERMINAZIONE DEL TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ASSUNZIONE CON DISTINTI CONTRATTI DI UN LAVORATORE - SOSTITUZIONE IN PERIODI SUCCESSIVI DI PIÙ LAVORATORI ASSENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1986-08-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/447886-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - COSTITUZIONE DEL RAPPORTO INDIVIDUALE DI LAVORO SUBORDINATO - DURATA DEL RAPPORTO - A TEMPO DETERMINATO - IN GENERE - PREDETERMINAZIONE DEL TERMINE - NECESSITÀ - ESCLUSIONE - CONDIZIONI - ASSUNZIONE CON DISTINTI CONTRATTI DI UN LAVORATORE - SOSTITUZIONE IN PERIODI SUCCESSIVI DI PIÙ LAVORATORI ASSENTI - LEGITTIMITÀ - CONDIZIONI.*

Nel contratto a tempo determinato per la sostituzione di lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto non è necessario che il termine sia predeterminato con esattezza (certus quando), ma è sufficiente che le parti pattuiscano che la durata del rapporto resti ancorata alla durata dell'assenza del lavoratore sostituito (talché il termine è certus an), senza che eventuali prolungamenti di tale assenza possano far configurare una proroga del contratto a termine. Del pari legittima è l'assunzione con distinti contratti - ancorché stipulati contemporaneamente - di un lavoratore per sostituire in periodi successivi più lavoratori assenti perché la durata dei rispettivi autonomi rapporti, pur essendo graduata nel tempo e modulata secondo la durata dell'assenza dei lavoratori sostituiti, risulta comunque predeterminata. (nella specie la S.C. ha confermato la pronuncia del giudice del merito che aveva ritenuto legittima la pattuizione secondo cui un lavoratore veniva assunto a termine per sostituire un altro lavoratore con diritto alla conservazione del posto con l'intesa che, ove alla scadenza del termine non fosse rientrato in servizio, non già il lavoratore sostituito, bensì un altro lavoratore anch'egli assente con diritto alla conservazione del posto, il rapporto sarebbe proseguito per la sostituzione di quest'ultimo fino al rientro in servizio dello stesso). (V 1371/86, mass n 444795; (V 7173/83, mass n 431782).*

Riferimenti normativi: Legge 18/04/1962 num. 230 art. 1 lett. B

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)