Sez. 6, Sentenza n. 35335 del 14/07/2003 Cc. (dep. 09/09/2003) Rv. 226599 - 01
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE | Ordinanza con cui il giudice dispone la riunione - Ricorribilità in cassazione - Esclusione - Fattispecie.
GIUDICE DI PACE - RICORSO PER CASSAZIONE - IN GENERE
È inammissibile il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice di pace, fuori dai casi previsti dalla legge, dispone la riunione del procedimento con altro di competenza del tribunale, trattandosi di provvedimento in ordine al quale non è previsto alcun tipo di gravame e non potendo essere qualificato come abnorme, in quanto non risulta avulso dall'ordinamento processuale e non determina alcuna stasi processuale che sia rimediabile solo attraverso il ricorso per cassazione (nel caso di specie, il giudice di pace aveva disposto la riunione dei procedimenti in violazione dell'art. 6 commi 1 e 3 d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, in base al quale la connessione opera solo se è possibile la riunione dei procedimenti, prevedendo come unica ipotesi di competenza per materia determinata dalla connessione quella del concorso formale di reati).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 28/08/2000 num. 274 art. 6 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 568, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 568
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)